Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro ordinamento una analoga figura.

Con il Trust un soggetto (denominato Disponente o settlor) trasferisce un bene o una somma di denaro ad un altro soggetto (denominato Trustee) affinchè ne disponga,  conformemente ad istruzioni variamente determinate, nell’interesse di un ulteriore soggetto (denominato Beneficiario).

Con l’atto istitutivo di trust non viene creato un nuovo ente dotato di personalità giuridica distinta da quella del trustee (anche se a livello fiscale il Trust possiede una sua soggettività che lo rende titolare di rapporti fiscali autonomi). I beni sono trasferiti al trustee il quale ne diviene effettivamente proprietario, ma su detti beni si instaura un vincolo di destinazione a favore dei beneficiari indicati nell’atto istitutivo, di modo che detti beni sono segregati rispetto al restante patrimonio del trustee e ciò impedisce ai creditori personali del trustee di poterli aggredire.

Il trustee ha tutti i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, ma egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del disponente e nell’interesse esclusivo del beneficiario, secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.

E’ per questo motivo che, nonostante vi sia in dottrina chi ha cercato un inquadramento del fenomeno nell’ambito della intestazione fiduciaria, non può essere accolta una siffatta costruzione. L’intestazione fiduciaria, strumento utilizzato per conseguire finalità concretamente analoghe a quelle che ci si propone con il trust, diverge da questo profondamente quanto a configurazione giuridica ed effetti. L’intestazione fiduciaria di beni ad un terzo dà luogo ad una pattuizione interna ad effetti meramente obbligatori tra i contraenti. Nel trust, al contrario, il vincolo di destinazione dei beni, pure formalmente intestati al trustee a livello soggettivo, possiede una rilevanza reale, esterna, opponibile a tutti.

Da questa impostazione discendono importanti conseguenze:

a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati; è l’effetto della “segregazione” dei beni in Trust, i quali vengono ad assumere la configurazione di “patrimonio separato” in analogia ad altre forme di patrimoni separati presenti nel nostro ordinamento giuridico (fondo patrimoniale, patrimonio separato nelle società di capitali, ecc.);

b) i beni in Trust non entrano a far parte del regime patrimoniale del Trustee (comunione legale) e non fanno parte della successione del Trustee.

c) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che  sono state individuate dal disponente ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest’ultimo;

d) il disponente può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso disponente e beneficiario verranno a coincidere). Inoltre il disponente per meglio garantirsi circa l’effettivo assolvimento da parte del trustee degli obblighi disposti con l’atto istitutivo del trust, può prevedere la figura del “Guardiano” (Protector) al quale affidare poteri di controllo e di consulenza in merito alla gestione del trust.

La particolarità dei trust istituiti in Italia (c.d. Trust interno) è quella di avere in Italia tutti gli elementi costitutivi del Trust ad eccezione della legge regolatrice. Infatti nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una legge che regola l’istituto del Trust ma il 1 gennaio 1992 è entrata in vigore anche in Italia (a seguito della L. 16 ottobre 1989, n. 364 , che ne ha autorizzato la ratifica) la Convenzione internazionale relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, sottoscritta a L’Aja il 1° luglio 1985. In forza di questa convenzione l’Italia pur non possedendo una legge regolatrice del Trust può riconoscere i Trusts regolati da leggi straniere ma operanti in Italia. Ecco quindi che diventa di fondamentale importanza la scelta della legge straniera che regola lo specifico trust istituito dal soggetto.

Il Trust è un istituto estremamente duttile e complesso che si presta al raggiungimento di una serie di finalità che spesso non potrebbero essere conseguite facendo ricorso ai tradizionali strumenti giuridici dell’ordinamento italiano, ma al tempo stesso è uno strumento giuridico di difficile applicazione e suscettibile di creare grossi problemi se utilizzato in maniera non corretta o addirittura in frode alla legge o per conseguire risultati illeciti.

Oggi il Trust trova applicazione in una serie di settori in cui si dimostra un eccezionale strumento giuridico in grado di risolvere situazioni particolarmente complesse; trust di protezione per disabili o per soggetti deboli, trust nelle separazioni tra coniugi, trust per conviventi, trust per imprese in crisi, trust di garanzia, trust per enti pubblici, sono le applicazioni in cui questo strumento dimostra al meglio la sua forza e la sua efficienza.

E’ buona norma ricorrere al Trust solo quando il risultato che si vuole conseguire non può essere raggiunto utilizzando i comuni strumenti giuridici offerti dall’ordinamento italiano ed è fondamentale affidarsi a professionisti seri e preparati che sappiano affrontare le complesse tematiche giuridiche che sottostanno alla istituzione e alla gestione di un Trust.

In Italia opera da anni l’associazione Il Trust in Italia (http://www.il-trust-in-italia.it), fondata dal massimo esperto italiano di Trust il prof. Maurizio Lupoi, che rappresenta un punto di riferimento per tutti i professionisti che si occupano di Trust.