LA PRIMA CASA

Agevolazioni:

L’acquisto della “prima casa” da parte di una persona fisica gode di agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette.

A seguito delle modifiche legislative vigenti dal 1 gennaio 2014, le agevolazioni consistono:

In caso di acquisto sottoposto ad imposta di registro, l’imposta è applicata nella misura del 2% anziché del 9%, con un minimo di euro 1.000,00, e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa di euro 50,00. La base imponibile è data dal valore della rendita catastale moltiplicato per 115,50 anziché per 126.

In caso di acquisto da impresa, soggetto ad I.V.A., l’aliquota IVA applicabile è del 4% anziché del 10%; le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna. La base imponibile è data dal prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa dall’impresa venditrice.

In caso di acquisto a titolo gratuito (donazione) le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa di euro 200,00 ciascuna. L’imposta di donazione si applica in misura ordinaria applicando le franchigie previste dalla legge (in caso di donazione tra coniugi o tra parenti in linea retta, l’imposta non si applica fino a concorrenza di euro 1.000.000,00).

 

Condizioni:

Per ottenere le agevolazioni previste la parte acquirente deve rivestire i seguenti requisiti da dichiarare in atto al momento del rogito notarile:

– essere residente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, o in alternativa,  voler stabilire entro diciotto mesi dalla data di acquisto, la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato;

– non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso  e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è situato l’immobile acquistato;

– non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali di cui alla nota II – bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni o di cui alle altre leggi agevolative in materia riportate nella nota suddetta.

Deve inoltre trattarsi di acquisto di abitazione non di lusso (si considerano di lusso le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Le agevolazioni spettano per l’acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze dell’immobile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

 

Sanzioni:

L’acquirente decade dalle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

  • In caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato, prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dalla data di alienazione, non acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
  • In caso di mancato trasferimento della residenza nel comune ove si trova l’immobile acquistato, entro diciotto mesi dalla data di acquisto;
  • In caso di dichiarazioni mendaci rese nell’atto di acquisto.

In caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate richiede all’acquirente le seguenti somme:

  • Una somma di denaro pari alla differenza tra le imposte dovute in misura ordinaria e le imposte pagate in sede di acquisto;
  • Una sopratassa del 30% calcolata sulle  imposte dovute; se si tratta di cessione soggetta ad IVA la sanzione è del 30% sulla differenza tra aliquota intera e aliquota agevolata;
  • Gli interessi di mora.