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Dott. Stefano Manfucci

Notaio in Cagli dal 1990.

Dal 1990 al 2004 è stato docente alla Scuola del Notariato di Bologna; dal 1993 al 2000 ha fatto parte  della Commissione Preselezione Informatica presso il Consiglio Nazionale del Notariato; per dieci anni è stato membro del Consiglio notarile distrettuale di Pesaro e Urbino; attualmente riveste la carica di componente della Commissione Regionale  Disciplinare Marche – Umbria.

Si occupa di transazioni immobiliari, successioni, società, trust e fondazioni.

Lo studio notarile è specializzato nel settore delle compravendite, successioni e nelle questioni relative alla prelazione agraria; si avvale di n. 5 assistenti notarili  e di un avvocato che si occupa prevalentemente di ricorsi tributari e collabora con il notaio nella predisposizione di operazioni societarie straordinarie.

Public notary in Cagli since 1990.

Since 1990 until 2004 he has been  teacher at Notary School of Bologna; since 1993 until 2000 he has been member of Informatic Preselection Commission at Notary National Board; through ten years he has been member of Notary Board of Pesaro and Urbino. Now he is member of Regional Disciplinary Council of Marche and Umbria.

He works on real estate conveyances, inheritance, companies, trust and foundations.

The notary office is skilled on the sector of property conveyances, inheritance and on the right of agrarian preemption; the staff  include n. 5 employees and a lawyer skilled on tax petition who collaborate with the notary on  extraordinaries companies operations.

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La figura del Notaio

  • Due sono gli elementi essenziali che caratterizzano l’attività e il ruolo del notaio e che vengono percepiti dall’opinione pubblica.
    Il primo è costituito dalla fiducia, che poggia sulla imparzialità (tutte le parti del contratto sono tutelate), su una preparazione giuridico-fiscale di alto livello (a seguito del concorso più severo in assoluto), sulla sua natura di pubblico ufficiale (che lo rende garante della veridicità e della legalità degli atti).

    Il secondo consiste nel fatto che il notaio esercita la sua funzione non da dipendente dello Stato, ma con una organizzazione libero professionale, che consente buoni guadagni, a fronte di altrettanta efficienza ed affidabilità. La rapidità di predisposizione degli atti e delle formalità, il superamento delle difficoltà tecniche in tempi brevi, la trasmissione degli atti per via telematica ai pubblici registri, sono consentite dalla possibilità di investimenti molto costosi in personale e in strumenti informatici e sono garanzia di sicurezza e di efficienza per il cittadino.

    I notai, oltre alle successioni, nelle quali sono forse i maggiori esperti, sono impegnati in due campi fondamentali: quello della circolazione dei beni immobili (case, uffici, terreni, capannoni, beni essenziali per le singole persone e per gli imprenditori) e nei passaggi più rilevanti dell’attività societaria.

    In ambedue i casi il ricorso al notaio è imposto dalla legge per assicurare contratti e verbalizzazioni ineccepibili e per far sì che l’autonomia privata non superi i limiti di legalità fissati dalle norme.

    Il numero programmato sul territorio (i notai sono in numero limitato a ragione della pubblica funzione svolta e sono legati alla loro sede di assegnazione, come i giudici, per garantire a tutto il territorio, anche il più disagiato, l’assistenza) è sinonimo di qualità, poiché i notai giungono alla professione dopo studi estremamente rigorosi e sono riconosciuti tra gli operatori del diritto più qualificati e con altissime responsabilità.

  • Il notaio svolge una funzione sociale di grande rilievo in momenti essenziali della vita del cittadino.

    Compito del notaio è infatti anche quello di tutelare i più deboli, quelli che non sono in grado di pagarsi l’avvocato migliore, quelli che comperandosi la prima ed unica casa della vita non possono rischiare niente e vogliono che ci sia qualcuno che garantisca loro che la casa è realmente disponibile, non ha ipoteche; qualcuno, cioè, che dia certezze.

    Non è un caso che il notariato di tipo latino (dove il notaio garantisce personalmente i clienti della solidità giuridica del contratto) sia presente in 81 Paesi, da tutta l’Europa continentale all’America latina, ai paesi dell’est europeo, alla Cina.

    Non è un caso che dove interviene un notaio sia scarsissima la litigiosità davanti ai giudici.
    In Italia le cause per i contratti immobiliari e quelli relativi ai momenti societari controllati da notai si contano sulle dita di una mano.
    Non è un caso, del resto, che le istituzioni abbiano affidato negli ultimi anni ai notai compiti sempre più delicati: dalla lotta all’abusivismo edilizio alle espropriazioni immobiliari; dal ruolo di giudici onorari aggregati, per smaltire l’arretrato della giustizia civile, al controllo su costituzioni e verbali delle società per liberare i giudici da una parte del loro carico di lavoro; e che, in sede internazionale, si pensi ai notai anche in materia di lotta al riciclaggio.

    Pochi sanno inoltre che il notariato italiano è stata la prima categoria professionale a stipulare un’assicurazione che copre tutti i suoi componenti con i Lloyd’s di Londra. Ciò vuol dire che il cittadino che si rivolge al notaio ha la certezza di essere pienamente tutelato anche in caso di eventuali errori.

    Il tutto senza costi aggiuntivi per la collettività.

    “Perché il notaio?” ha dunque una risposta agevole: perché il cittadino ha più sicurezza, più efficienza, ha meno costi, più semplificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha a disposizione un professionista che risponde economicamente della solidità dei contratti che stipula; come – per i trasferimenti immobiliari e gli atti societari – una sorta di sportello unico di grande qualificazione giuridico–fiscale e di forte garanzia morale: in tempi così complessi e incerti non ne vale la pena?

  • Il notaio deve essere scelto dalle parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, dalla parte tenuta al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese anticipate dal notaio.

    Negli atti notarili in cui partecipino enti pubblici o banche, se il costo dell’atto notarile non è a loro carico, è regola rimettere la scelta del notaio all’altra parte, salvo giustificato motivo.

    La scelta del notaio non deve essere imposta da altri professionisti, agenti immobiliari, mediatori ecc.; può essere da loro consigliata solo se il cliente lo richieda.

    La scelta del notaio dovrebbe essere basata su un rapporto di fiducia. Di regola, si dovrebbe tener conto:

    •  del tempo che il notaio dedica personalmente ai clienti per accertare la loro volontà e lo scopo pratico che intendono raggiungere;
    •  della sua capacità di consigliare i clienti e di orientarli in modo che la forma e il contenuto dell’atto notarile siano quelli che meglio realizzino i loro interessi, in vista del risultato pratico da essi voluto;
    •  del modo in cui egli esercita la professione ed osserva le norme di legge e del codice deontologico: ed in particolare, della sua correttezza, diligenza e preparazione professionale, nonché dell’efficienza dell’organizzazione del suo studio.

    La scelta del notaio non dovrebbe essere determinata esclusivamente dal costo della prestazione notarile.

    Ai fini di un confronto dei costi è necessario tener conto del modo in cui i vari notai svolgono la loro attività ed in particolare del tempo che dedicano al rapporto personale con i clienti.

    In ogni caso, va considerato che, per una prestazione professionale (soprattutto nei casi di maggiore complessità),  il criterio del costo non è quello migliore per la scelta.

  • Il costo dell’atto notarile comprende sia gli onorari e i compensi per l’attività professionale del notaio, sia l’ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l’atto notarile e per l’attività che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la stipulazione dell’atto notarile.

    Le imposte dovute per l’atto possono essere di importo elevato; e il notaio è obbligato a pagarle anche se non ne abbia ricevuto il relativo importo.

    Perciò, per legge, il notaio può rifiutarsi di accettare l’incarico di un atto notarile e di svolgere la sua attività se prima dell’atto non abbia ricevuto quanto gli è dovuto per le imposte, per le spese e per il suo compenso.

    Il notaio rende una prestazione complessa, nell’esercizio di una pubblica funzione dello Stato, svolta in forma professionale.

    L’atto notarile, lungi dal riguardare soltanto il rapporto tra le parti, ha un valore aggiunto sotto tre profili:

    •  la sicurezza del contratto, che evita alle parti costose e lunghe liti in giudizio;
    •  la sua forza esecutiva nel recupero dei crediti e di prova privilegiata nel processo;
    •  la certezza generale dei diritti, creata con l’affidabilità dei pubblici registri, che determina condizioni di stabilità sociale e un contesto di legalità necessario allo sviluppo economico.

    Che cosa dire, allora, della parcella del notaio?

    Davvero tutto quello che si paga al notaio è suo onorario?

    Nei costi di un atto notarile rientrano l’ammontare delle imposte e delle tasse che il notaio riscuote per lo Stato, delle spese che devono essere sostenute presso pubbliche amministrazioni per la preparazione dell’atto e dei successivi adempimenti e gli onorari spettanti al notaio per l’attività che svolge.

    Il compenso complessivamente dovuto comprende anche le spese che il notaio sostiene per garantire l’efficienza della organizzazione dello studio. La trasmissione telematica degli atti ai pubblici registri è infatti possibile grazie ad una infrastruttura informatica, creata dal notariato completamente a spese della categoria, che collega i notai con la Pubblica Amministrazione.

    Il cliente, se lo richiede,  ha diritto di avere dal notaio un preventivo di massima sui costi della pratica.

    Il cliente può comunque chiedere chiarimenti sulla parcella del notaio al Consiglio Notarile Distrettuale competente per territorio.

    In caso di contenzioso per mancata determinazione tra notaio e cliente del compenso, esso viene determinato dal giudice in base ai parametri fissati dal Regolamento del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, indicati nella tabella allegata al decreto.

  • l notaio, oltre a dover accertare la volontà delle parti e a dover consigliare loro il contratto o l’atto più idoneo a raggiungere il risultato pratico che esse si propongono, può svolgere un’attività di consulenza mediante la quale può anche influire sulla volontà delle parti, indirizzandola verso un risultato pratico diverso da quello inizialmente voluto, se lo ritenga opportuno per contemperare meglio gli interessi in gioco o evitare atti in frode alla legge o i cui effetti non siano chiari alle parti. Nell’esercizio di tale attività il notaio non deve però limitare o condizionare la volontà delle parti; ma può solo orientarla nella scelta dell’atto o degli atti che meglio realizzano un risultato giuridico corrispondente allo scopo pratico da esse liberamente e consapevolmente voluto.

    Quando lo scopo delle parti può essere raggiunto in più modi, il notaio deve spiegare loro in modo chiaro e completo il contenuto e gli effetti giuridici degli atti che possono essere utilizzati per conseguirlo, e deve informare le parti dei relativi costi fiscali e professionali. Inoltre, per la sua particolare conoscenza del diritto civile, commerciale e tributario, il notaio può dare pareri (orali o scritti), soprattutto in materia di contratti, di successioni a causa di morte, di società, di imposte e tasse, anche indipendentemente dalla stipulazione di un atto notarile; e può svolgere la funzione di arbitro per le liti che possono formare oggetto di compromesso (cioè decidere, come un giudice privato, le liti per le quali le parti non si rivolgano all’autorità giudiziaria).

    Il notaio, nell’attività di consulenza tributaria, ha il dovere di consigliare le parti a chiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle norme che prevedono agevolazioni tributarie. Il notaio ha il dovere di non consigliare atti o procedimenti in frode alla legge o ai creditori o diretti ad evadere o ad eludere l’applicazione di leggi tributarie; e deve avvertire le parti dei pericoli e delle conseguenze che possono derivarne.
    (tratto, con alcune modifiche, dal sito ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it )

  • La professione del notaio è molto cambiata negli ultimi anni ed è tuttora in continua evoluzione, sia per i contenuti dell’attività notarile, sia per le modalità attraverso le quali essa si svolge.
    Dal 1985 in poi il legislatore ha affidato al notaio una serie di compiti e di controlli di interesse generale che hanno profondamente modificato ed ampliato il contenuto dell’atto notarile ed aggravato le responsabilità del professionista. Al notaio sono stati demandati nuovi compiti e nuovi obblighi in materia di accertamento della regolarità urbanistica degli immobili, omologazione delle società di capitali, conformità degli impianti dei fabbricati, certificazione energetica degli edifici, conformità catastale, antiriciclaggio e lotta al terrorismo, responsabilità fiscali. Tutto ciò ha comportato un aggravio di impegni e di responsabilità che il Notariato, come istituzione, ha accettato ed affrontato con la consapevolezza di contribuire all’interesse generale del paese e dei cittadini.

    Dal punto di vista delle modalità di svolgimento della professione, l’informatica ha profondamente inciso su dette modalità, sia per quanto riguarda la redazione degli atti che la registrazione e la trascrizione degli stessi e le modalità di accesso ai pubblici registri, con una accelerazione fino a poco tempo fa impensabile, alla quale il Notariato ha contribuito in maniera determinante. La professione del notaio è oggi in continua evoluzione anche per quanto riguarda l’assetto istituzionale e territoriale, tra istanze liberalizzatrici provenienti da ampi settori della politica e della società e necessità di tutela della legalità a difesa dei cittadini. Molte competenze sono state tolte dal legislatore al notaio (trasferimento di autoveicoli, cancellazioni di ipoteche delle banche), altre sono ora condivise con altri professionisti (cessioni di quote di società a responsabilità limitata). Nell’imminente futuro altri nuovi settori di competenza potranno invece essere affidati ai Notai quali pubblici ufficiali, sollevando la Pubblica Amministrazione e in particolare la Magistratura, da vari compiti che attualmente limitano e condizionano l’efficacia dell’azione amministrativa e del funzionamento della Giustizia.

    Si pensi alle attribuzioni immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio, alle autorizzazioni alla vendita di beni di soggetti incapaci, al riconoscimento delle persone giuridiche, a competenze in materia di appalti e contratti pubblici, all’intervento del notaio nelle Direttive Anticipate di Trattamento o nel campo delle convivenze registrate. Tutto ciò potrà essere possibile in un’ottica di sussidiarietà tra lo Stato e le professioni, ove queste ultime, lungi dal rappresentare un ostacolo alla espansione e alla crescita dell’economia, svolgono invece una funzione essenziale per la società, ponendosi quale cerniera di collegamento tra lo Stato e il cittadino per conseguire obiettivi di efficienza e legalità.

Testi tratti da Notariato.It